Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 43-bis del testo unico, in materia di idoneità psicofisica e capacità tecnica al maneggio di armi).

      1. Dopo l'articolo 43 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 43-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, la licenza di portare armi e il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono, altresì, essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi.

 

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      2. L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio e verificate periodicamente.
      3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono determinate le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi, nonché le certificazioni occorrenti per confermare la permanenza della suddetta idoneità e la periodicità delle relative verifiche. Per i titolari di licenza di porto d'armi per uso venatorio e di tiro a volo, l'idoneità psicofisica al maneggio delle armi è verificata con cadenza triennale.
      4. Il questore ha facoltà di rilasciare il nulla osta di cui all'articolo 37-bis anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o per altri giustificati motivi che non comportano l'impiego dell'arma. In tale caso, il nulla osta contiene l'espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle relative munizioni, nonché le prescrizioni per la custodia.
      5. La perdita dell'idoneità psicofisica comporta l'adozione da parte del prefetto del divieto di detenzione di cui all'articolo 39. Le armi o le munizioni sono consegnate, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o il comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione ad enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Su richiesta dell'interessato, allo stesso è assegnato un termine entro il quale le armi o le munizioni possono essere cedute a soggetti autorizzati a detenerle; perfezionata la cessione, gli acquirenti ritirano le armi o le munizioni presso l'ufficio di polizia o il comando dei carabinieri ove esse sono custodite».
 

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